Art. 8.
(Assicurazione obbligatoria).

      1. Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
      2. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
      3. I codici deontologici degli Ordini di appartenenza prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell'obbligo di cui al comma 1.
      4. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente articolo possono essere negoziate, in convenzione per i propri iscritti, dagli Ordini di appartenenza, dalle associazioni e da enti previdenziali.